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Origine delle merci: più flessibilità per il rilascio e la compilazione - Professional Academy

Origine delle merci: più flessibilità per il rilascio e la compilazione



L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato, il 1° febbraio 2023, importanti novità che riguardano l’origine delle merci, introdotte dal Regolamento UE 2334/22 del 29 novembre scorso.

Se le procedure doganali sono espletate da o per conto del titolare di una decisione relativa a informazioni vincolanti (IVO), nella dichiarazione doganale bisogna indicare il numero di riferimento della decisione stessa. Viene dunque esteso l’obbligo che prima riguardava solo le Informazioni tariffarie vincolanti (ITV).
Questo cambiamento ha due conseguenze dirette: rende più efficace per le autorità la gestione e il monitoraggio delle decisioni vincolanti e introduce un nuovo adempimento a carico delle aziende.

Inoltre, per favorire gli scambi commerciali tra l’Unione europea e i Paesi PEM (regione Paneuromediterranea) e, di rimando, la crescita economica delle imprese, vengono previste semplificazioni che riguardano le prove di origine.
Alla luce dei cambiamenti apportati dal Regolamento UE 2334/22, quando si compila una dichiarazione di origine il fornitore è tenuto a specificare se sta applicando le regole della Convenzione PEM o le norme transitorie. Se non viene precisato, si intendono applicate le regole della Convenzione PEM in quanto più restrittive.

Un’altra novità riguarda la dichiarazione a lungo termine del fornitore, utilizzata nel caso di più invii di merci che abbiano il medesimo carattere originario. Può essere redatta anche con effetto retroattivo per merci consegnate prima della sua compilazione.

L’esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conformemente alle norme transitorie applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione PEM, nel caso in cui le dichiarazioni del fornitore indichino il carattere originario e non vi sia applicazione del cumulo con le parti contraenti che applicano unicamente la convenzione PEM.

Individuare l’origine delle merci nelle operazioni commerciali con l’estero non è affatto semplice e basta poco per commettere errori che possono causare rallentamenti in Dogana o sanzioni.
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