Home / Blog / Pubblica amministrazione / Nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) 2026: cosa cambia per l’edilizia?
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2025, sostituisce definitivamente i Criteri Ambientali Minimi del 2022 e diventerà obbligatorio dal 2 febbraio 2026.
L’obiettivo del decreto è aggiornare e rafforzare le regole per un’edilizia sostenibile, in coerenza con il Codice dei Contratti pubblici 2023 (D. Lgs. n. 36/2023). Un passaggio importante per tutte le aziende che operano nella progettazione, direzione lavori, manutenzione e negli appalti integrati.
Applicazione e transizione
Il decreto stabilisce che i nuovi CAM valgono per tutti i bandi e gli inviti pubblicati dopo la data di entrata in vigore e anche per le progettazioni interne non ancora validate. È previsto un regime transitorio molto limitato: i progetti già validati con le regole del 2022 e i bandi pubblicati entro tre mesi dalla validazione possono continuare a seguire i criteri precedenti. Superato questo termine, invece, tutti i nuovi progetti e bandi devono rispettare integralmente i CAM 2026. Questo approccio permette di garantire continuità ai progetti in corso, senza rinviare l’adozione dei criteri aggiornati.
Ruolo della stazione appaltante e del progettista
La stazione appaltante gioca un ruolo chiave fin dalle prime fasi:
Il progettista, invece, ha la responsabilità di redigere la Relazione CAM, documento che dettaglia i requisiti applicati, i mezzi di prova scelti e motiva eventuali deroghe o applicazioni parziali. Questo strumento diventa essenziale sia per la trasparenza verso la stazione appaltante, sia per assicurare che le scelte progettuali siano tracciabili e verificabili in tutte le fasi.
Soggetti obbligati
Il nuovo decreto amplia il perimetro dei soggetti obbligati: oltre alle stazioni appaltanti pubbliche, progettisti (interni ed esterni), imprese appaltatrici e direzioni lavori, rientrano anche i privati che realizzano opere di urbanizzazione, sia a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione, sia in convenzione con i Comuni. Questo estende l’impatto dei CAM a una platea più ampia di operatori, rendendo la sostenibilità un criterio comune in tutta la filiera edilizia.
Novità tecniche per gli edifici
Tra le principali novità tecniche ci sono:
Prodotti da costruzione
Il decreto introduce nuove categorie regolamentate:
Gli aggregati riciclati diventano obbligatori al 30% nei riempimenti, mentre l’acciaio il 75% e i calcestruzzi devono contenere almeno il 5% di materiale riciclato, con una transizione di 36 mesi per attestare il riciclato nel calcestruzzo complessivo.
I mezzi di prova si ampliano, includendo certificazioni come EPD, ReMade, PSV, VinylPlus, bilancio di massa, UNI PdR 88 e Made Green in Italy, mentre viene riconosciuta la possibilità di attestare prodotti da End of Waste (100% materiale riciclato)tramite autodichiarazione e autorizzazioni.
Rifiuti e criteri ESG
Il decreto rafforza l’attenzione alla gestione dei rifiuti e ai criteri ESG. Il progettista deve predisporre un Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, mentre l’impresa redige il Piano di gestione dei rifiuti di cantiere, con un obiettivo minimo del 70%di materiali destinati al recupero. I criteri ESG vengono ampliati e le attestazioni devono essere rilasciate da organismi accreditati UNI EN ISO/IEC 17029, aumentando la trasparenza e la tracciabilità dei progetti.
Personale di cantiere
Anche il personale di cantiere è coinvolto nel rispetto dei CAM: figure come direttori tecnici, responsabili di cantiere, personale operante in sito e progettisti devono ricevere formazione ambientale specifica che dovrà coprire la gestione dei rifiuti, l’efficienza energetica, l’uso corretto dei materiali sostenibili e le pratiche di cantiere a basso impatto, con attestati verificabili dal direttore lavori e inclusi nei documenti di fine lavori.
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