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Pubblicati i nuovi Regolamenti UE per l'applicazione definitiva del CBAM - Professional Academy

Pubblicati i nuovi Regolamenti UE per l’applicazione definitiva del CBAM



Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) è entrato ufficialmente nella sua fase definitiva a partire dal 1° gennaio 2026: proprio per questo motivo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (il 22 dicembre 2025) un pacchetto di 8 regolamenti tecnici e procedurali che definiscono le regole operative per le imprese importatrici di merci ad alta intensità di emissioni. Questo passo normativo è fondamentale per le aziende coinvolte nel commercio internazionale di acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno, perché impone obblighi concreti per la compliance ambientale e doganale.Tra questi rientrano (oltre alla dichiarazione periodica già in vigore durante la fase transitoria) anche l’acquisto e la restituzione delle Certificazioni CBAM commisurate alle emissioni di CO₂ associate alle merci.

 

I nuovi Regolamenti UE

Il pacchetto di 8 regolamenti pubblicati il 22 dicembre 2025 dà corpo alle disposizioni tecniche e operative necessarie per applicare il CBAM in modo uniforme e coerente in tutti gli Stati membri. Tra i punti principali:

  • quantificazione delle emissioni incorporate: il Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/2547 entra nei dettagli su come calcolare le emissioni di gas a effetto serra incorporate nei prodotti importati. Gli operatori economici devono monitorare e documentare le emissioni a livello di impianto, utilizzando dati effettivi o, in mancanza, valori di default riconosciuti dalla Commissione;
  • verifica delle emissioni da parte di organismi accreditati: il Regolamento (UE) 2025/2546 stabilisce i principi di verifica delle dichiarazioni di emissioni. I verificatori devono adottare un approccio basato sul rischio per garantire che i rapporti siano privi di errori significativi, con visite in loco obbligatorie nel primo anno di verifica (con deroghe per casi specifici);
  • accreditamento dei verificatori indipendenti: il Regolamento Delegato (UE) 2025/2551 introduce requisiti rigorosi per l’accreditamento degli organismi di verifica, assicurando competenze tecniche, imparzialità e qualità delle attività di controllo.
    4. Calcolo e prezzo delle Certificazioni CBAM;
  • calcolo del prezzo delle certificazioni CBAM, disciplinato dal Regolamento (UE) 2025/2548.  Per il 2026, il prezzo sarà basato sulla media trimestrale dei prezzi delle quote ETS UE, mentre negli anni successivi sarà adottata la media settimanale per maggiore precisione;
  • adeguamento del numero di Certificati da restituire: con il Regolamento (UE) 2025/2620 si definiscono le modalità di adeguamento del numero di Certificazioni da restituire, tenendo conto delle quote gratuite ancora assegnate ai produttori nell’ambito del regime ETS;
  • semplificazione delle procedure di autorizzazione CBAM: il Regolamento (UE) 2025/2549 introduce semplificazioni per le imprese che intendono ottenere la qualifica di Dichiarante CBAM autorizzato, consentendo alle autorità di recuperare dati da banche dati nazionali senza duplicare gli adempimenti;
  • integrazione del Registro CBAM nei sistemi doganali digitali: il Regolamento (UE) 2025/2550 aggiorna il Registro CBAM rendendolo interoperabile con i sistemi elettronici doganali esistenti, semplificando la gestione da parte degli operatori e delle autorità;
  • comunicazione delle informazioni doganali alla Commissione:il Regolamento (UE) 2025/2619 definisce i dati che le autorità doganali nazionali devono trasmettere alla Commissione (come numeri EORI e autorizzazioni CBAM) per monitorare le importazioni e prevenire elusioni.

 

Scadenze e adempimenti obbligatori

Con l’entrata in vigore del CBAM nella sua fase definitiva, le aziende che importano merci soggette al meccanismo devono adeguarsi rapidamente. Gli obblighi principali includono la registrazione come dichiarante CBAM autorizzato, la raccolta di dati accurati sulle emissioni fornite dai produttori esteri, la verifica da parte di organismi accreditati e il corretto calcolo delle Certificazioni da acquistare e restituire alle autorità competenti.

Inoltre, è previsto un nuovo regime di esenzioni “de minimis” basato su una soglia di 50 tonnellate di merci CBAM importate all’anno, che esclude dall’obbligo circa il 90% dei piccoli importatori, pur mantenendo la copertura di oltre il 99% delle emissioni totali attraverso il meccanismo.

Non si tratta più di una fase “di transizione”, ma di un regime operativo obbligatorio. La mancata osservanza degli adempimenti può comportare rischi di sanzioni, ritardi doganali e costi non previsti, con impatti sulla competitività e sulla gestione della supply chain.

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