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Nuovo divieto sulle importazioni di prodotti siderurgici provenienti dalla Russia - Professional Academy

Nuovo divieto sulle importazioni di prodotti siderurgici provenienti dalla Russia



A partire dal 30 settembre 2023, ai sensi del dal Reg. UE 833/2014, come modificato dal Reg. UE 1214/23, vige il divieto di importare o acquistare, direttamente o indirettamente, prodotti siderurgici sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e che incorporano prodotti siderurgici originari della Russia.
Tale divieto si applica ai prodotti fabbricati dopo il 23 giugno 2023.

La normativa stabilisce l’obbligo per l’importatore di fornire prove idonee ad attestare il Paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto da importare nell’UE. Tra i mezzi ammissibili vi è:

  • il Mill Test Certificate (MTC), certificato relativo alle proprietà chimiche e fisiche di un materiale;
  • una dichiarazione dell’esportatore o del produttore che attesti l’assenza di acciaio o ferro originari dalla Russia nel prodotto da importare;
  • fatture, bolle di consegna, corrispondenza commerciale, certificati di qualità, dichiarazioni del fornitore che indichino l’origine dei fattori produttivi impiegati.

In caso di ragionevole dubbio, le Autorità doganali possono chiedere mezzi di prova supplementari.

L’Agenzia delle Dogane precisa che gli operatori economici devono indicare l’esistenza di documentazione da utilizzare come prova dell’origine inserendo il codice Y824 all’interno della casella n. 44 della dichiarazione doganale.

È fondamentale che tutte le imprese che importano prodotti siderurgici siano adeguatamente formate sulla nuova disciplina, anche per individuare i mezzi più adeguati per attestare l’origine delle merci ed evitare sanzioni.

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