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Dichiarazione doganale: in caso di controllo il contraddittorio deve avvenire secondo le regole unionali - Professional Academy

Dichiarazione doganale: in caso di controllo il contraddittorio deve avvenire secondo le regole unionali



Il contraddittorio in occasione di un controllo della dichiarazione doganale deve avvenire secondo le regole unionali, ed è previsto un termine per il contribuente non inferiore a 60 giorni per consentirgli di presentare eventuali controdeduzioni o per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.È quanto si legge all’interno della Circolare n. 2/E del 17 gennaio dell’Agenzia delle Dogane, documento che chiarisce alcuni aspetti relativi alle modifiche allo statuto dei diritti del contribuente (D.Lgs. 219/2023, in vigore dal 18 gennaio 2024), e in particolare sul contraddittorio.

Uno dei punti che vengono messi in luce nella circolare dell’Agenzia delle Dogane riguarda il nuovo articolo 6-bis dello Statuto dei diritti dei contribuenti che, come detto in precedenza, prevede un termine non inferiore a 60 giorni per consentire al contribuente di poter presentare eventuali controdeduzioni, o per accedere ed estrarre copia degli atti al fascicolo. Questa misura, che non contempla più in modo esplicito il riferimento al termine derogatorio di 30 giorni, va anche ad abrogare il comma 7 dell’articolo 12 dello Statuto stesso.

L’altro punto su cui si concentra la circolare è quello riguardante la preminenza delle norme del Codice doganale unionale rispetto a quello italiano anche per ciò che riguarda il contraddittorio e la relativa tempistica. “Per costante e univoca giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, è stato chiarito – si legge nel testo della circolare – che il primato del diritto dell’Unione deve essere applicato a tutti gli atti nazionali, indipendentemente dal fatto che siano stati adottati prima o dopo l’atto dell’Unione in questione. Le autorità e i tribunali nazionali devono pertanto disapplicare le disposizioni nazionali finché sono in vigore le norme imperative dell’Unione”. “Nel caso di specie, considerato il primato della norma unionale (articolo 8 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446) su quella nazionale, ancorché questa sia intervenuta successivamente alla norma unionale, si continueranno ad applicare le disposizioni unionali sopra richiamate secondo quanto riportato di seguito”, si legge sempre nel documento redatto dall’Agenzia delle Dogane.

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