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Problematiche connesse alle triangolazioni: aspetti fiscali, prove di uscita, trasporto - Professional Academy

Problematiche connesse alle triangolazioni: aspetti fiscali, prove di uscita, trasporto



Spesso, le aziende italiane che operano a livello internazionale sono coinvolte in operazioni relative alla cessione di beni a cui partecipano una pluralità di soggetti e che possono assumere le fattezze di operazioni triangolari. Sebbene i beni siano oggetto di due trasferimenti giuridici, essi vengono consegnati direttamente dal primo fornitore al secondo cessionario (cosiddetto “destinatario finale”) tramite un unico trasferimento fisico.

Sono molteplici le problematiche interpretative sull’applicazione della normativa alle operazioni triangolari e, sulla base di prassi dell’Amministrazione finanziaria e delle sentenze della Corte di Giustizia e della Cassazione, possono essere individuati alcuni aspetti peculiari.

Tra questi, nelle operazioni in cui il primo cedente e il primo cessionario (“promotore dell’operazione”) sono soggetti passivi nazionali italiani, mentre il destinatario finale è soggetto passivo stabilito in un altro Paese comunitario o Extra-UE, il plafond utilizzabile dal primo cedente è l’intero corrispettivo fatturato al promotore ed è liberamente utilizzabile.Invece, per quanto riguarda il promotore:

  • il corrispettivo addebitato al destinatario finale eccedente rispetto al costo di acquisto addebitato al primo cedente costituisce plafond liberamene utilizzabile;
  • l’importo fino a concorrenza del costo di acquisto, al contrario, è plafond vincolato poiché utilizzabile solo per l’acquisto di beni da esportare entro 6 mesi dall’acquisto stesso.

Un altro elemento riguarda la disciplina IVA e, nello specifico, la fatturazione svolta dal promotore: quest’ultimo dovrà necessariamente designare il destinatario finale quale debitore di imposta e, dunque, è requisito fondamentale e non una mera formalità riportare espressamente la dicitura “inversione contabile”.

Una peculiarità riguarda la prova dell’esportazione che, nel caso di spedizioni in Paesi Extra-UE, deve essere fornita sia dal primo cedente e dal promotore risedenti in Italia. Come prova di uscita del bene può essere utilizzato il messaggio elettronico “risultati di uscita” registrato sul sistema Aida.

Infine, nelle operazioni triangolari che prevedono la spedizione del bene in un Paese Extra-UE, il trasporto deve avvenire a cura o nome del primo cedente con l’applicazione del criterio di non imponibilità nell’operazione di cessione all’esportazione.

Vista la complessità della materia, è fondamentale che gli operatori interessati alle operazioni di trasferimento dei beni rimanganocostantemente aggiornati e adeguatamente formati sulla normativa e nuove prassi relative alle triangolazioni.

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