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EUDR: cambia l'elenco dei prodotti soggetti al Regolamento sulla deforestazione. Cosa devono sapere le imprese - Professional Academy

EUDR: cambia l’elenco dei prodotti soggetti al Regolamento sulla deforestazione. Cosa devono sapere le imprese



Regolamento EUDR: nuove modifiche all’elenco dei prodotti interessati

Il quadro normativo europeo in materia di deforestazione si aggiorna ulteriormente. Il Regolamento delegato (UE) 2026/2102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 17 settembre 2026, modifica l’Allegato I del Regolamento (UE) 2023/1115, intervenendo sull’elenco delle materie prime e dei prodotti soggetti agli obblighi EUDR.

La novità arriva a pochi mesi dall’applicazione del Regolamento per le imprese interessate di maggiori dimensioni, prevista dal 30 dicembre 2026, e rende ancora più importante verificare correttamente quali prodotti rientrino nel campo di applicazione della normativa.

EUDR: quali sono le principali novità introdotte dal Regolamento 2026/2102?

Il nuovo Regolamento delegato interviene su diversi aspetti dell’Allegato I, introducendo nuove inclusioni ed esclusioni e precisando il perimetro di applicazione della disciplina.

Nuovi prodotti inclusi nel campo di applicazione

Tra le principali categorie di prodotti aggiunte all’elenco, con applicazione dal 30 dicembre 2027, figurano:

  • Le lingue di bovini congelate.
  • Gli estratti, le essenze e i concentrati di caffè, compreso il caffè solubile.
  • Ulteriori derivati dell’olio di palma destinati all’industria oleochimica.
  • Alcune categorie di saponi e altri prodotti chimici contenenti o fabbricati utilizzando olio di palma.
  • L’ampliamento riguarda quindi anche prodotti derivati da materie prime già comprese nell’ambito del Regolamento EUDR.

Quali prodotti vengono esclusi?

Il Regolamento introduce anche nuove esclusioni dal campo di applicazione. Tra queste rientrano, in particolare:

  • Il cuoio e le pelli di bovini.
  • Alcuni nastri trasportatori, cinghie di trasmissione e altri lavori in gomma vulcanizzata.
  • Gli pneumatici rigenerati e usati.
  • Le fave di soia destinate alla semina.
  • Specifiche categorie di sedili destinati agli aeromobili e agli autoveicoli.

Per le aziende, queste modifiche rendono indispensabile aggiornare la verifica dei prodotti e dei relativi codici doganali, evitando di basarsi esclusivamente sulle precedenti classificazioni.

Le precisazioni sull’ambito di applicazione dell’EUDR

Oltre a modificare l’elenco dei prodotti, il Regolamento delegato chiarisce alcune situazioni in cui la disciplina non si applica, a determinate condizioni.

Tra queste figurano:

  • I campioni di prodotti e i prodotti destinati ad analisi, esami e prove.
  • I rifiuti e, per alcune categorie, i prodotti usati o di seconda mano.
  • Gli imballaggi utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto.
  • Determinati materiali informativi o di marketing che accompagnano un altro prodotto.
  • Gli invii di corrispondenza.

Vengono inoltre precisate le materie prime interessate dalla normativa, con specifici riferimenti alle specie di bovini, palma da olio, gomma e legno.

La verifica del campo di applicazione deve quindi tenere conto non soltanto della materia prima utilizzata, ma anche della tipologia di prodotto, della classificazione doganale e delle eventuali esclusioni previste.

EUDR: il sistema informativo e le dichiarazioni semplificate

Un’altra importante novità per le imprese è rappresentata dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1565, che modifica le regole di funzionamento del sistema informativo EUDR.

Il provvedimento introduce misure volte a semplificare la gestione delle dichiarazioni di dovuta diligenza e delle dichiarazioni semplificate per i micro e piccoli operatori primari.

Tra gli interventi previsti figurano:

  • La possibilità di presentare, aggiornare e ritirare le dichiarazioni semplificate secondo le modalità stabilite.

  • La gestione di identificativi specifici per le dichiarazioni semplificate.

  • La possibilità di raggruppare dichiarazioni di dovuta diligenza e dichiarazioni semplificate.

  • Nuove funzionalità per la gestione degli utenti e l’utilizzo automatizzato del sistema informativo.

Per gli operatori interessati, conoscere queste modalità operative è importante per gestire correttamente gli adempimenti e organizzare i flussi documentali.

30 dicembre 2026: una scadenza da preparare per tempo

Le novità normative intervengono in una fase particolarmente delicata per le aziende.

Il Regolamento EUDR si applicherà:

  • Dal 30 dicembre 2026, alle imprese di grandi e medie dimensioni e alle micro e piccole imprese già soggette al Regolamento Legno, nei casi previsti.

  • Dal 30 giugno 2027, alle altre micro e piccole imprese interessate, secondo quanto stabilito dalla normativa.

Le imprese devono quindi verificare per tempo la propria posizione e predisporre le procedure necessarie per rispettare gli obblighi applicabili.

In particolare, è opportuno:

  1. Verificare i codici doganali dei prodotti commercializzati, importati o esportati.

  2. Aggiornare la mappatura dei prodotti e delle materie prime alla luce delle nuove disposizioni.

  3. Raccogliere e verificare le informazioni relative all’origine e alla tracciabilità dei prodotti.

  4. Organizzare le procedure di dovuta diligenza e di valutazione del rischio.

  5. Approfondire le modalità di utilizzo del sistema informativo EUDR e le nuove dichiarazioni semplificate.

Formazione EUDR: prepararsi alle novità normative

L’aggiornamento dell’elenco dei prodotti soggetti all’EUDR e le modifiche alle modalità di gestione delle dichiarazioni rendono fondamentale mantenere aggiornate le competenze delle figure aziendali coinvolte.

Conoscere le nuove disposizioni significa poter verificare correttamente gli obblighi applicabili, aggiornare le procedure interne e affrontare con maggiore consapevolezza la scadenza del 30 dicembre 2026.

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