Home / Blog / Azienda / CBAM: nuova funzione per il monitoraggio e indicazioni per calcolare le emissioni
Il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) continua a evolversi e, con l’avvio della fase definitiva dal 1° gennaio 2026, per le imprese che importano merci soggette al meccanismo diventa sempre più importante disporre di procedure corrette per il monitoraggio delle operazioni e il calcolo delle emissioni incorporate.
Di recente sono arrivate due importanti novità pratiche. La prima riguarda il Registro CBAM, nel quale è disponibile una nuova funzione che consente agli operatori di monitorare l’andamento delle importazioni rilevanti ai fini della soglia CBAM. La seconda riguarda invece la pubblicazione, da parte della Commissione Europea, di dieci nuove linee guida per supportare gli operatori nella gestione del CBAM e, in particolare, nel calcolo delle emissioni incorporate.
La nuova funzione per il monitoraggio
Dal 6 agosto 2026 è disponibile nel Registro CBAM una nuova funzionalità destinata a facilitare il controllo delle operazioni doganali soggette al meccanismo.
Lo strumento permette agli operatori di verificare i quantitativi di merci CBAM importati e di monitorare l’andamento delle operazioni in relazione alla soglia di esenzione di 50 tonnellate annue. Una funzione particolarmente utile, perché consente di avere un quadro più immediato delle importazioni effettuate e di valutare tempestivamente la propria posizione.
La funzionalità può essere utilizzata anche dagli operatori che non hanno ancora ottenuto lo status di dichiarante CBAM autorizzato. Per accedere al servizio è necessario operare attraverso il sistema autorizzativo doganale MAU (Modello Autorizzativo Unico) e richiedere l’abilitazione allo specifico profilo DRMCViewInformation.
È però importante prestare attenzione ai dati restituiti dal sistema. Trattandosi di una funzionalità introdotta da poco, le informazioni visualizzate potrebbero non essere ancora complete o perfettamente aggiornate. Per questo motivo, gli operatori dovrebbero continuare a effettuare anche un monitoraggio autonomo dei quantitativi importati, senza affidarsi esclusivamente al Registro CBAM per verificare l’eventuale superamento della soglia.
La nuova funzione rappresenta quindi uno strumento di supporto importante, ma non sostituisce le verifiche interne che le aziende devono effettuare per garantire una corretta gestione degli obblighi CBAM.
Nuove indicazioni per calcolare le emissioni
La seconda importante novità riguarda le nuove linee guida pubblicate dalla Commissione Europea il 14 agosto 2026. Si tratta di una serie di dieci documenti elaborati per aiutare gli operatori degli impianti situati fuori dall’Unione Europea a comprendere e applicare correttamente le regole del CBAM nella fase definitiva.
Le guide sono suddivise in quattro documenti di carattere generale e sei documenti specifici per settore: cemento, idrogeno, fertilizzanti, ferro e acciaio, alluminio ed energia elettrica.
Particolarmente rilevante per gli importatori è la guida dedicata ai metodi di calcolo delle emissioni incorporate nei beni. Le nuove indicazioni forniscono chiarimenti e indicazioni operative sulle modalità con cui devono essere monitorate e determinate le emissioni, con l’obiettivo di rendere più affidabili e uniformi i dati utilizzati nella dichiarazione CBAM.
Le linee guida affrontano inoltre temi come il ciclo di conformità CBAM, i ruoli e le responsabilità degli operatori, le scadenze, le esenzioni, la predisposizione dei piani di monitoraggio e l’utilizzo dei default values messi a disposizione dalla Commissione europea.
Un aspetto particolarmente importante riguarda il passaggio dalla fase transitoria alla fase definitiva del CBAM: le nuove guide aiutano gli operatori a comprendere le modifiche intervenute nelle metodologie di calcolo e a predisporre processi adeguati per la raccolta, il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni effettive.
Come applicare le modifiche
Le due novità confermano che la gestione del CBAM richiede sempre più un approccio strutturato. Per gli importatori non è sufficiente conoscere quali merci rientrano nel meccanismo, in quanto è necessario:
La Commissione ha inoltre chiarito che, quando vengono utilizzati valori effettivi, i dati sulle emissioni devono essere sottoposti a verifica secondo le regole previste dal sistema CBAM.
Per le aziende che effettuano importazioni da Paesi extra-UE diventa quindi fondamentale integrare la gestione CBAM nelle proprie procedure di compliance doganale e ambientale, coinvolgendo le funzioni aziendali che si occupano di import-export, dogana, acquisti e sostenibilità.
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Le nuove funzionalità del Registro CBAM e le nuove linee guida europee confermano quanto sia importante mantenersi aggiornati sull’evoluzione del Carbon Border Adjustment Mechanism.
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