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Diritto alla riparazione: nuovi obblighi per le imprese - Professional Academy

Diritto alla riparazione: nuovi obblighi per le imprese



Il diritto alla riparazione dei beni entra nel Codice del consumo. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2026 il nuovo D.Lgs. 176/26, che recepisce la Direttiva UE 2024/1799 e introduce nuove regole destinate a incidere sulle attività di produttori, importatori, distributori, venditori e riparatori.

Il decreto entrerà in vigore il 22 ottobre 2026 e inserisce nel Codice del consumo un nuovo Titolo II-bis, dedicato espressamente alla “riparazione dei beni”.

 

I beni interessati

La nuova disciplina riguarda la riparazione dei beni acquistati dai consumatori quando il difetto si verifica o si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore.

L’obbligo di riparazione a carico del fabbricante, tuttavia, non riguarda indistintamente tutti i prodotti: si applica ai beni per i quali la normativa europea prevede specifiche di riparabilità.

Tra le categorie individuate dal decreto rientrano, ad esempio, lavatrici e lavasciuga, lavastoviglie, apparecchi di refrigerazione, display elettronici, aspirapolvere, server e prodotti di archiviazione dati, telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet, asciugabiancheria e determinati beni che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri. L’elenco comprende anche gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico.

 

Obbligo di riparazione

Una delle principali novità riguarda il fabbricante, che, su richiesta del consumatore, deve provvedere alla riparazione dei beni interessati dalle specifiche europee di riparabilità.

La riparazione deve essere effettuata gratuitamente o a un prezzo ragionevole e in un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il fabbricante riceve o ottiene accesso al bene.
Il fabbricante può inoltre fornire, durante la riparazione, un bene sostitutivo gratuito o a un costo ragionevole. Se la riparazione è impossibile, può offrire al consumatore un bene ricondizionato. L’obbligo può essere affidato a un soggetto terzo.

Particolare attenzione è richiesta alle imprese che operano con prodotti fabbricati al di fuori dell’Unione Europea. In questi casi, l’obbligo ricade sul rappresentante autorizzato nell’UE oppure, in sua assenza, sull’importatore e, se non vi è un importatore, sul distributore.

 

Nuovi obblighi di informazione

Il D.Lgs. 176/26 introduce anche specifici obblighi informativi sulla riparazione.Fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori devono mettere gratuitamente a disposizione informazioni sui propri servizi di riparazione, in modo accessibile, chiaro e comprensibile. Devono inoltre essere disponibili, tramite un sito web ad accesso libero, informazioni relative ai prezzi indicativi applicati per la normale riparazione dei beni soggetti all’obbligo.

Per i riparatori viene invece previsto il modulo europeo di informazioni sulla riparazione, che può essere fornito al consumatore prima della conclusione del contratto. Il modulo deve indicare, tra l’altro, l’identità e i contatti del riparatore, il bene da riparare, la natura del difetto, il tipo di intervento previsto, il prezzo o le modalità di calcolo, i tempi della riparazione, l’eventuale disponibilità di un bene sostitutivo e i servizi accessori. Il periodo di validità del modulo è di almeno 30 giorni.

 

Cambiano anche le garanzie

La nuova disciplina interviene anche sulle norme relative alla garanzia legale di conformità.Quando la riparazione viene effettuata come rimedio per rendere conforme il bene, il periodo di responsabilità viene esteso una volta di 12 mesi. Inoltre, prima di fornire il rimedio per rendere conforme il bene, il venditore deve informare il consumatore del diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione e dell’eventuale estensione del periodo di responsabilità.

Si tratta di una modifica che interessa direttamente le procedure di gestione dei rapporti con i clienti e, più in generale, le modalità con cui le aziende organizzano il post-vendita e la gestione dei prodotti non conformi.

 

Sanzioni fino a 100.000 euro

Il nuovo quadro normativo prevede anche sanzioni amministrative.Per il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore o il riparatore che violi determinati obblighi relativi al modulo europeo di informazioni sulla riparazione, all’obbligo di riparazione e alle informazioni sui servizi di riparazione, è prevista una sanzione da 5.000 a 50.000 euro per ciascuna violazione.

Nei casi di particolare gravità o recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati, arrivando quindi fino a 100.000 euro. L’accertamento delle violazioni spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

 

Cosa devono fare le aziende

Il nuovo diritto alla riparazione non rappresenta quindi soltanto una novità nei rapporti tra consumatori e produttori. Per le imprese coinvolte può rendere necessario un aggiornamento concreto di procedure, informazioni commerciali, siti web, gestione del post-vendita e rapporti con i riparatori.

Produttori, importatori, distributori e venditori dovranno verificare se i prodotti commercializzati rientrano tra quelli soggetti alle specifiche di riparabilità e individuare gli obblighi applicabili. I riparatori dovranno invece prestare particolare attenzione alle nuove modalità di informazione del consumatore e al modulo europeo di riparazione.

Il D.Lgs. 176/26 rappresenta quindi un ulteriore tassello del percorso europeo verso una maggiore durabilità e riparabilità dei prodotti, con conseguenze operative che le aziende interessate dovranno valutare per tempo.

 

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