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Comunicazione dei dati ambientali degli impianti: nuovi obblighi per le aziende - Professional Academy

Comunicazione dei dati ambientali degli impianti: nuovi obblighi per le aziende



La Decisione di esecuzione (UE) 2026/2267, pubblicata il 20 ottobre 2026 in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, introduce nuove disposizioni per la comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali, in attuazione del Regolamento (UE) 2024/1244.

Il provvedimento definisce il formato e la frequenza di trasmissione delle informazioni, oltre all’elenco delle materie prime pertinenti da comunicare. L’obiettivo è rendere i dati ambientali più uniformi e comparabili, agevolando lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione europea, e favorendo l’accesso del pubblico.

 

I quattro elementi fondamentali

La nuova disciplina interviene sulle modalità di comunicazione dei dati ambientali industriali attraverso quattro elementi fondamentali:

  • formato standardizzato: le informazioni amministrative e tematiche devono essere trasmesse attraverso lo strumento elettronico armonizzato messo a disposizione dalla Commissione europea;
  • scadenze definite: sono stabiliti termini distinti per la comunicazione delle informazioni amministrative e di quelle tematiche;
  • materie prime pertinenti: viene individuato un elenco dei materiali da comunicare, sulla base dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili;
  • semplificazione della comunicazione: sono previsti modelli elettronici precompilati per agevolare la trasmissione delle informazioni amministrative.

 

Come comunicare i dati

La Decisione UE 2026/2267 aggiorna le modalità tecniche di comunicazione dei dati ambientali industriali, definendo quali informazioni devono essere trasmesse e secondo quali criteri.
Ecco le principali disposizioni da conoscere:

  • informazioni amministrative (da trasmettere entro il 30 settembre dell’anno successivo all’anno di riferimento). Gli Stati membri devono comunicare i dati identificativi relativi al sito, al complesso industriale e all’installazione, compresi la denominazione, il gestore o proprietario, l’indirizzo, le attività svolte, lo stato operativo e la data di avvio;
  • informazioni tematiche (da trasmettere entro il 30 novembre dell’anno successivo all’anno di riferimento). Le informazioni tematiche comprendono diverse categorie di dati ambientali e produttivi:
    • emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo;
    • trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti nelle acque reflue destinate al trattamento;
    • trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi e non pericolosi, distinguendo tra recupero e smaltimento;
    • volume di produzione dell’installazione;
    • uso delle materie prime pertinenti;
    • consumo di energia e uso di acqua;
  • modelli elettronici precompilati: a partire dall’anno di riferimento 2028, la Commissione europea mette a disposizione modelli precompilati per le informazioni amministrative, basati sui dati comunicati per il 2027 e, negli anni successivi, sulle informazioni più recenti comunicate o convalidate dagli Stati membri;
  • emissioni e trasferimenti inferiori alle soglie: la Decisione definisce le modalità per comunicare i casi in cui le emissioni inquinanti o i trasferimenti di sostanze e rifiuti non superano le soglie applicabili;
  • tutela della riservatezza: gli Stati membri devono individuare le informazioni che non possono essere pubblicate e indicare le relative motivazioni, limitando la mancata pubblicazione ai dati specificamente individuati.

 

Soggetti coinvolti

L’obbligo di comunicazione dei dati richiesti agli Stati membri riguarda le aziende; le informazioni dovranno poi essere trasmesse dagli Stati alla Commissione europea.

La disciplina riguarda le informazioni ambientali delle installazioni industriali comprese nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2024/1244 e prevede disposizioni specifiche anche per gli allevamenti di pollame e suini.

Per le installazioni già soggette alla Direttiva 2010/75/UE, le informazioni amministrative devono essere comunicate soltanto se non sono già state trasmesse in conformità alla stessa direttiva, evitando duplicazioni degli adempimenti.

 

Implicazioni pratiche

Le nuove disposizioni definiscono un quadro operativo preciso per la raccolta, l’organizzazione e la trasmissione delle informazioni ambientali. Gli aspetti da considerare riguardano:

  • l’organizzazione dei dati: individuare le informazioni amministrative e tematiche richieste e predisporle nei formati previsti;
  • la pianificazione delle scadenze: distinguere tra il termine del 30 settembre per i dati amministrativi e quello del 30 novembre per i dati tematici;
  • le materie prime pertinenti: verificare le informazioni richieste dall’elenco specifico, la cui comunicazione inizia con riferimento all’anno 2028;
  • la gestione delle soglie: applicare le modalità previste per segnalare emissioni e trasferimenti inferiori alle soglie di comunicazione;
  • la riservatezza dei dati: individuare le informazioni non pubblicabili e documentare le relative motivazioni secondo quanto stabilito dalla Decisione.

 

Tempistiche per l’adeguamento

La Decisione di esecuzione (UE) 2026/2267 si applica dal 1° gennaio 2028 e abroga, dal 31 dicembre 2027, la precedente Decisione di esecuzione (UE) 2019/1741.

Le informazioni amministrative e i dati tematici relativi alle emissioni, ai rifiuti, alla produzione e all’utilizzo di acqua ed energia devono però essere comunicati per la prima volta con riferimento all’anno 2027. Per le materie prime pertinenti, il primo anno di riferimento è invece il 2028. Sono inoltre previste decorrenze differenziate in funzione della capacità per alcune categorie di allevamenti di pollame e suini.

Conoscere queste scadenze e le modalità di comunicazione previste consente di comprendere meglio il nuovo sistema di raccolta e trasmissione dei dati ambientali industriali e di organizzare per tempo le informazioni e le procedure necessarie.

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