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Valore in Dogana e vendite a distanza: primi chiarimenti sul nuovo Codice - Professional Academy

Valore in Dogana e vendite a distanza: primi chiarimenti sul nuovo Codice



Il nuovo Codice doganale dell’Unione europea (NCDU) introduce importanti aggiornamenti per le imprese che operano nel commercio internazionale. Con l’avviso del 20 ottobre 2026, la Direzione Dogane dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito le prime indicazioni operative su tre disposizioni riguardanti il valore in dogana delle merci: gli articoli 175, 179, paragrafo 4, e 180 del Regolamento (UE) 2026/2108.

Le norme interessano, in particolare, le vendite a distanza, i controlli sul valore dichiarato all’importazione e la determinazione del valore delle merci ai fini degli eventuali dazi all’esportazione. Vediamo cosa prevedono e quali aspetti devono considerare gli operatori economici.

 

Applicazione graduale del nuovo Codice

Il Regolamento (UE) 2026/2108, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 19 settembre 2026, introduce il nuovo Codice doganale dell’Unione e abroga il precedente Regolamento (UE) n. 952/2013.

L’applicazione complessiva della riforma è graduale, ma gli articoli 175, 179, paragrafo 4, e 180 sono già applicabili dal 20 settembre 2026.I chiarimenti ADM consentono quindi di comprendere meglio gli effetti di queste disposizioni, con particolare attenzione alla corretta determinazione del valore in dogana e alla documentazione necessaria per giustificarlo.

 

Il valore in dogana nelle vendite a distanza

L’articolo 175 disciplina la determinazione del valore di transazione nelle vendite a distanza, affrontando anche il caso delle merci introdotte nel territorio doganale dell’UE e collocate in deposito doganale prima della conclusione della vendita.

In queste situazioni, per individuare il valore rilevante occorre considerare la vendita che determina l’effettiva destinazione delle merci al mercato dell’Unione. Il prezzo di riferimento può quindi essere quello della vendita al cliente finale, al netto delle rettifiche previste dalla normativa.

La disposizione assume particolare rilievo per le imprese che operano nell’e-commerce internazionale e utilizzano depositi doganali nell’UE. La corretta individuazione della vendita rilevante è essenziale per evitare errori nella determinazione del valore doganale e, di conseguenza, dei dazi eventualmente dovuti.

 

I controlli sul valore dichiarato

Un secondo aspetto riguarda i poteri di controllo delle autorità doganali. L’articolo 179, paragrafo 4, consente di contestare il valore dichiarato nelle vendite a distanza quando sussistono ragionevoli dubbi sulla sua attendibilità e gli elementi forniti dall’importatore non sono sufficienti a superarli. In questi casi, l’autorità doganale può respingere il valore dichiarato e procedere alla sua determinazione secondo un metodo alternativo previsto dalla disciplina applicabile.

Per le imprese importatrici diventa quindi fondamentale disporre di una documentazione completa e coerente, in grado di dimostrare la correttezza del prezzo dichiarato. Contratti, fatture, documenti commerciali e informazioni relative alla transazione devono consentire di ricostruire l’operazione e giustificare il valore indicato nella dichiarazione doganale.Una gestione documentale accurata contribuisce a ridurre il rischio di contestazioni e di successive rettifiche del valore.

 

Valore ai fini dei dazi all’esportazione

La terza disposizione riguarda le operazioni di export. L’articolo 180 introduce una disciplina specifica per determinare il valore delle merci quando siano previsti dazi all’esportazione.

Il criterio principale è rappresentato dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute per l’esportazione dal territorio doganale dell’Unione, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla norma, anche in relazione a eventuali rapporti tra venditore e acquirente.

Quando il prezzo di transazione non è disponibile o non può essere utilizzato, il valore deve essere determinato sulla base di elementi oggettivi e verificabili. La disciplina considera inoltre le spese direttamente connesse all’esportazione e distingue quelle sostenute dopo l’uscita delle merci dal territorio doganale dell’UE.

È importante precisare che l’articolo 180 non introduce nuovi dazi all’esportazione: stabilisce i criteri per determinare il valore delle merci qualora tali dazi siano previsti da altre disposizioni applicabili. Non ne definisce, quindi, né l’introduzione né le aliquote.

 

Cosa devono fare le imprese

Le indicazioni ADM richiamano l’importanza di gestire correttamente il valore in dogana, soprattutto per le aziende che effettuano vendite a distanza, utilizzano depositi doganali o devono dimostrare l’attendibilità dei prezzi dichiarati.

In concreto, è opportuno verificare le procedure interne per la determinazione del valore doganale, controllare la coerenza tra documentazione commerciale e dichiarazioni doganali e assicurarsi che siano disponibili elementi probatori adeguati in caso di controlli.

Anche le imprese esportatrici dovrebbero conoscere i criteri introdotti dall’articolo 180, senza confondere questa nuova disciplina con l’introduzione automatica di un obbligo generalizzato di pagare dazi sulle esportazioni.

Conoscere le novità e saperle applicare correttamente è fondamentale per gestire le operazioni internazionali con maggiore consapevolezza, prevenire errori e ridurre i rischi di contestazione.

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